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  VARIAZIONE TARIFFE DI TRASPORTO GAS APRILE - GIUGNO 2012
11/05/2012
Con la delibera n° 115/2012/R/COM emessa il 30 Marzo 2012 u.s., l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas ha aggiornato le tariffe di trasporto e distribuzione per il trimestre aprile – giugno 2012.
Tale aggiornamento apporterà le seguenti modifiche:

UTENTI DIRETTI:

- aumento della componente REt di 0,442 c€/mc (passa da un valore pari a 0,2 c€/mc al valore 0,642 c€/mc); resta invariata la componente GSt (0,1135 c€/mc). Ora l’incidenza totale di queste componenti è pari a 0,7555 c€/mc;
- aumento della componente CVi di 0,0402 c€/mc (nel trimestre gen-mar 2012 era pari a zero).

UTENTI INDIRETTI:

- aumento della componente RE di 0,442 c€/mc (passa da un valore pari a 0,2 c€/mc al valore 0,642 c€/mc); restano invariate le componenti UG1, GS e RS. Ora l’incidenza totale di queste componenti è pari a 1,0129 c€/mc;
- aumento della componente CVi di 0,0402 c€/mc (nel trimestre gen-mar 2012 era pari a zero).

tutti gli altri parametri sono rimasti invariati
  Componenti A/UC e MCT aprile - giugno 2012
03/04/2012
Con le delibere 114 e 115 del 30 marzo, l'AEEG ha stabilito di mantenere invariata la componente A3, relativa al finanziamento delle rinnovabili, fino al 30 aprile e di mantenere invariate per l'intero trimestre aprile - giugno le altre componenti A/UC e MCT.
  VARIAZIONE TARIFFE DI TRASPORTO IN VIGORE DAL 01/01/2012
27/02/2012
TRASPORTO PER UTENTI DIRETTI
(trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione)

Sono entrate in vigore dal 2012 le nuove tariffe SNAM come da delibera ARG/gas n° 178/11 del 6 dicembre 2011.
L’aumento medio delle tariffe, calcolato per le componenti di trasporto, escluso l’Entry, è pari a circa 0,10 €/a/Smc/g; poi, in base alla distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale, si ha una riduzione proporzionale della tariffa di riconsegna.
Per tutto il primo trimestre 2012, come da ARG/com 201/11 del 29/12/2011, le componenti GSt e REt subiscono una diminuzione complessivamente pari a 0,267 c€/mc (nel dettaglio: GSt da 0,1714 c€/mc passa a 0,1135 c€/mc mentre REt da 0,4088 passa a 0,2000 c€/mc).
Rimane confermata la componente CVos a copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi Energetici per l’erogazione delle misure di cui agli art. 9 e 10 del DLgs 130/10 (decreto stoccaggi) per un costo di 0,0717 c€/mc.


DISTRIBUZIONE PER UTENTI INDIRETTI
(trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali)

Da gennaio 2012 sono entrati in vigore gli aggiornamenti come da delibere ARG/com 201/11 e ARG/gas 195/11 del 29/12/2011.
Le componenti CVI e CVFG, che prima erano rispettivamente pari a 0,000402 €/mc e 0,000012 €/mc, vengono azzerate; rimane confermata la componente CVos a copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi Energetici per l’erogazione delle misure di cui agli art. 9 e 10 del DLgs 130/10 (decreto stoccaggi) per un costo di 0,000717 €/mc; viene aumentata la componente UG1 di 0,000474 €/mc; vengono aumentate le variabili t1 (quote fisse per distribuzione, misura e commercializzazione) e t3 (quota variabile di distribuzione) in base all’ambito geografico di appartenenza.
  Modifica del regime delle Accise sull'Energia Elettrica
24/02/2012
Dal 1° gennaio 2012 è attiva la modifica delle accise sui consumi di energia elettrica introdotta con DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011).
Nello specifico, all'art.6, nelle regioni a statuto ordinario, è stata eliminata l'addizionale provinciale e l'accisa è stata unificata e portata a 0,0121 €/kWh. Anche nelle regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) l'imposta erariale assume questo valore ed è facoltà di ciascuna di queste regioni mantenere o meno anche l'addizionale provinciale (art.18,c.5,D.Lgs n.68/11). Ad oggi soltanto il Trentino Alto Adige ha provvedut ad abolirla.
Poichè l'addizionale provinciale si pagava solo sui primi 200.000 kWh/mese di consumo, per gli utenti con un consumo minore o uguale a 200.000 kWh/mese non vi sono cambiamenti sostanziali.
C'è un discreto vantaggio per quegli utenti che invece consumano più di 1.2000.000 kWh/mese in quanto, essendo esentati dall'accisa, non pagano più l'addizionale provinciale sui primi 200.000 kWh/mese.
Le aziende che hanno un consumo compreso tra i 200.000 e il 1.200.000 kWh/mese sono invece penalizzate, tanto più quanto si avvicinano alla soglia superiore di consumo in quanto pagano l'accisa piena su tutto il consumo.
Viste le notevoli cifre in gioco è pertanto consigliabile, per le aziende che lo possono fare, richiedere l'esenzione dal pagamento per i consumi utilizzati in processi mineralogici o metallurgici.
Si segnala altresì che a valle di tale pratica può essere richiesto il rimborso dell'accisa pagata nei due anni precedenti il riconoscimento del diritto all'esenzione.
A tal proposito si segnala che la nostra società è strutturata in modo da poter fornire al Cliente l'assistenza necessaria alla gestione delle pratiche burocratiche.
 
 
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